Con la delibera nr. 50/2018/R/EEL del 1 febbraio 2018, l’Autorità di Regolamentazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha concesso agli operatori la facoltà di recuperare gli oneri generali di sistema non incassati. Questa delibera è stata riportata in un articolo del Sole 24 Ore che annunciava la distribuzione del debito dei clienti morosi su tutti gli utenti virtuosi, suscitando un giusto sdegno.
COSA SONO GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA?
Gli oneri generali sulla bolletta elettrica rappresentano una parte significativa dei costi complessivi, pari al 20% del totale. Questi importi sono destinati a coprire una serie di attività di interesse pubblico per il sistema elettrico, che vengono suddivisi tra tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Tra le spese incluse:
- Assicurare la sicurezza nucleare e attuare misure di compensazione territoriale.
- Fornire incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, la cui quota costituisce circa l’80% degli oneri generali, equivalente al 16% dell’intera bolletta. È importante notare che per anni si è sostenuto finanziariamente il settore del fotovoltaico, comportando ingenti spese a carico dei consumatori.
- Sostenere agevolazioni tariffarie nel settore ferroviario.
- Finanziare progetti di ricerca nel sistema energetico.
- Coprire il bonus elettrico, che però non viene addebitato ai clienti beneficiari del bonus sociale.
- Sostenere agevolazioni per le imprese ad elevato consumo energetico.
- Contribuire all’integrazione delle piccole imprese elettriche e promuovere l’efficienza energetica.
Questi oneri non riguardano direttamente i consumi energetici dei singoli utenti, poiché le loro competenze sono già protette da un sistema di tutela diverso, il C.mor.
COSA ACCADE SE NON VIENE PAGATA LA BOLLETTA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA?
Se la bolletta relativa agli oneri generali di sistema non viene pagata, lo Stato richiede tali importi direttamente alle imprese, anche se non li hanno ricevuti dai clienti.
QUALI SONO STATI GLI SVILUPPI?
Con la delibera 612/2013/R/EEL, l’ARERA ha cercato di affrontare il problema obbligando le aziende a versare un deposito cauzionale nei confronti degli utenti. Questo deposito, simile all’anticipo per il settore telefonico, viene restituito al termine del rapporto.
Tuttavia, le aziende, non volendo pagare direttamente allo Stato gli oneri, hanno impugnato la decisione davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, con la sentenza nr. 2182/2016, ha dato ragione alle aziende, sostenendo che solo una legge potrebbe regolare la questione, non un provvedimento dell’ARERA.
Successivamente, l’ARERA ha proposto una soluzione ancor più controversa con la delibera 50/2018/R/EEL, che prevedeva di distribuire i costi su tutti i consumatori. Tuttavia, l’ARERA ha specificato che questa misura si applicherebbe solo in casi limitati e con determinati criteri temporali.
In Veneto si usa il detto «il taccon xé pegjo del buso» (“il rattoppo è peggiore del buco”), indicando che la soluzione proposta potrebbe essere peggiore del problema stesso. Si riconosce che la risoluzione di questa questione non dovrebbe essere responsabilità né dell’ARERA né della Giustizia, ma del legislatore, che deve intervenire con una normativa adeguata.
Ma può il legislatore adottare una legge che possa danneggiare i suoi stessi interessi?
P.N.