Il mercato libero dell’energia esercita una forte pressione, costringendo molti a confrontarsi con modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas.
Gli operatori propongono offerte allettanti e convenienti, ma spesso con un’applicazione limitata nel tempo, solitamente 12/24 mesi.
Cosa accade al termine di questo periodo promozionale?
È comune che le aziende fornitrici di energia e gas modifichino unilateralmente i piani tariffari, adottando tariffe meno vantaggiose rispetto a quelle precedentemente offerte. In risposta, l’ARERA ha introdotto regole precise che devono essere seguite sia dalle aziende sia dagli utenti finali.
In primo luogo, per evitare modifiche arbitrarie delle condizioni tariffarie al termine della promozione, le aziende energetiche sono obbligate a informare gli utenti delle variazioni con un preavviso di almeno tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata al cliente.
In caso di mancato o ritardato preavviso, è previsto un indennizzo per il cliente.
È importante notare che l’utente non può negoziare le modifiche contrattuali, ma ha il diritto di rifiutarle senza incorrere in penali. Se ricevete una lettera con la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, separata dalla normale fatturazione, dovreste controllare che siano chiaramente evidenziate le parti del contratto modificate, la voce tariffaria interessata e il periodo in cui la modifica avverrà.
Se decidete di accettare le modifiche al contratto, non dovrete fare nulla e diventeranno efficaci dopo 30 giorni. In caso contrario, potete rivolgervi alla Lega Consumatori per assistenza nella redazione della lettera di recesso e nella ricerca di un’offerta migliore.