L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale operativo dal 15 gennaio 2026, istituito per risolvere in modo semplice, rapido ed economico le controversie tra i cittadini consumatori e le compagnie di assicurazione o gli intermediari. Il sistema è sostenuto nel suo funzionamento dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Rappresenta una forma di ADR, ovvero la Risoluzione Alternativa delle Controversie (Alternative Dispute Resolution), una procedura extragiudiziale per risolvere dispute tra consumatori e imprese in modo rapido ed economico.
Caratteristiche principali
- Chi può ricorrere: contraenti, assicurati, beneficiari di polizze e i danneggiati che hanno diritto ad agire direttamente contro la compagnia (es. RC Auto).
- Costo: presentare il ricorso costa 20 euro, importo che viene interamente restituito al cliente in caso di accoglimento anche parziale della domanda.
- Assistenza legale: non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato perché il procedimento si svolge interamente online sul portale ufficiale.
- Condizione di procedibilità: Il ricorso all’AAS soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge per poter poi eventualmente andare in tribunale, in alternativa alla mediazione o alla negoziazione assistita.
Come funziona la procedura
- Reclamo preventivo: prima di rivolgersi all’AAS, è obbligatorio inviare un reclamo scritto direttamente alla compagnia assicurativa o all’intermediario.
- Attesa dei termini: si può procedere verso l’Arbitro solo se l’impresa non risponde entro 45 giorni o se la risposta fornita viene ritenuta insoddisfacente.
- Presentazione online: il ricorso si compila via web sul sito arbitroassicurativo.org
- Valutazione documentale: il Collegio dell’AAS decide la controversia basandosi unicamente sui documenti presentati, senza udienze fisiche o partecipazione delle parti.
Competenza per materia
L’Arbitro Assicurativo interviene esclusivamente su contratti assicurativi già conclusi, sia nei rami Vita che nei rami Danni. Le materie principali includono:
- Fase contrattuale: contestazioni sulla sottoscrizione della polizza e sull’interpretazione delle clausole contrattuali.
- Gestione del sinistro: problemi legati alla liquidazione del danno o al rifiuto del rimborso (es. polizze auto, casa, vita).
- Condotta professionale: comportamenti scorretti o poco trasparenti di compagnie e intermediari durante la distribuzione dei prodotti.
Competenza per valore
L’AAS può decidere solo sulle controversie che non superano determinati tetti economici stabiliti dalla legge:
- Fino a 300.000 euro: per le prestazioni dovute esclusivamente in caso di decesso (ramo Vita).
- Fino a 150.000 euro: per gli altri casi ordinari legati al ramo Vita.
- Fino a 25.000 euro: per le controversie ordinarie legate al ramo Danni.
- Fino a 2.500 euro: per le controversie promosse dal terzo danneggiato tramite azione diretta in materia di responsabilità civile (es. RC Auto).
Cosa è escluso dalla competenza?
L’Arbitro Assicurativo non può intervenire nei seguenti scenari:
- Trattative o controversie su contratti assicurativi non ancora conclusi.
- Liti commerciali o professionali esclusivamente tra imprese di assicurazione o tra intermediari.
- Sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada e della caccia.
- Controversie relative ai cosiddetti “grandi rischi” o materie devolute alla CONSAP.
Attività realizzata nell’ambito del progetto Finanziato dal MIMIT art. 148 – L. 388/2000 –DD 12 maggio 2025.
Articolo a cura di Laura Praderi